Consulenza Tecnica: CTU e CTP a Confronto
La differenza tra CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) e CTP (Consulente Tecnico di Parte).
In un procedimento legale, sia esso civile o penale, la presenza di un Consulente Tecnico di Parte (CTP) può rivelarsi fondamentale per la difesa degli interessi di una delle parti coinvolte.
Ma cosa fa esattamente un CTP e in cosa si differenzia dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)?
Il ruolo chiave del Consulente Tecnico di Parte (CTP)
Il CTP è un professionista ingaggiato da una delle parti coinvolte in un procedimento giudiziario, sia esso civile o penale, per fornire supporto tecnico e difendere i loro interessi. La sua nomina si rende necessaria quando la risoluzione di un caso richiede approfondimenti tecnici che esulano dalle competenze del giudice.
Distinzione tra CTP e CTU
Mentre il CTU viene nominato dal Giudice con l’obiettivo di fornire una valutazione imparziale, il CTP opera nell’esclusivo interesse della parte che lo ha incaricato. Questa differenza fondamentale si riflette nelle loro responsabilità e nei loro compiti.
Compiti e Responsabilità del CTP
Il CTP svolge diverse funzioni cruciali durante un procedimento legale:
Assistenza al CTU: Il CTP ha il diritto di presenziare a tutte le operazioni peritali svolte dal CTU, assicurando che siano condotte in maniera corretta e trasparente.
Partecipazione alle udienze: Il CTP può partecipare alle udienze insieme al CTU, offrendo la sua interpretazione tecnica dei fatti e presentando osservazioni a supporto della parte che rappresenta.
Redazione della perizia tecnica di parte: il CTP produce una relazione tecnica dettagliata, nota come “perizia di parte”, in cui analizza gli aspetti tecnici del caso dalla prospettiva della parte che lo ha incaricato. Questa perizia, pur non avendo valore di prova autonoma, rappresenta un documento fondamentale per confutare le conclusioni del CTU e supportare la linea difensiva della parte.
Nomina del CTP e aspetti economici
La nomina di un CTP non è obbligatoria, ma fortemente consigliata, in quanto la sua esperienza può rivelarsi decisiva per l’esito di una causa. La scelta del professionista spetta alla parte interessata, che, assistita dal proprio avvocato, presenta al giudice la dichiarazione di nomina contenente le informazioni del CTP.
Il compenso per l’operato del CTP è a carico della parte che lo nomina. Tuttavia, in caso di vittoria, il giudice può stabilire che le spese legali, incluso il compenso del CTP, siano sostenute dalla parte soccombente.
Qualifiche del CTP
A differenza del CTU, che deve essere iscritto in appositi albi professionali, per il CTP non è obbligatorio essere iscritto a un albo. Tuttavia, la presenza di un professionista iscritto all’albo può conferire maggiore credibilità agli occhi del giudice.
Il Ruolo Chiave del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è un professionista a cui il Giudice affida l’incarico di condurre perizie tecniche e fornire risposte chiare su uno o più quesiti tecnici oggetto di controversia in un procedimento giudiziario, sia esso civile o penale.
Il CTU opera come ausiliario del giudice, fornendo un supporto tecnico durante il processo. La nomina di un CTU si rende necessaria quando la risoluzione di un caso richiede competenze tecniche specifiche che vanno oltre le conoscenze del giudice.
Il ruolo del CTU è fondamentale perché le sue valutazioni e la sua relazione tecnica (la “Consulenza Tecnica d’Ufficio“) hanno un peso determinante sulla decisione finale del giudice.
In sintesi, il CTU:
- Viene nominato direttamente dal Giudice.
- Agisce come un ausiliario del Giudice, fornendo una valutazione tecnica imparziale dei fatti.
- Deve essere iscritto in appositi albi professionali.
- È tenuto a prestare giuramento di verità e deve svolgere il proprio incarico con accuratezza.
- Redige una relazione tecnica (“Consulenza Tecnica d’Ufficio”) che risponde ai quesiti posti dal Giudice.
- Partecipa alle udienze per fornire chiarimenti tecnici al Giudice.
E’ importante sottolineare che la “Consulenza Tecnica d’Ufficio” elaborata dal CTU, pur non essendo considerata un mezzo di prova in senso stretto, fornisce al giudice una preziosa valutazione tecnica degli elementi acquisiti, aiutandolo a raggiungere una decisione finale più equa e precisa.
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